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Rimborsi IVA per gli esercenti cinematografici

lentepubblica.it • 1 Giugno 2015

pellicolaA partire dalle richieste relative al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2015, anche chi svolge attività di proiezione cinematografica (categoria Ateco 59.14.00) avrà diritto a ricevere il rimborso dei crediti Iva annuali e infrannuali entro i tre mesi successivi alla domanda. Lo stabilisce il decreto 27 aprile 2015 del ministero dell’Economia e delle Finanze, riservato ai rimborsi IVA per gli esercenti cinematografici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio.

 

Si aggiungono ai subappaltatori edili, a chi ricicla cascami e rottami metallici, ai produttori di zinco, piombo, stagno, alluminio e semilavorati, ai costruttori di aeromobili.

 

Il presupposto normativo della disposizione risiede nell’articolo 38-bis, decimo comma, del Dpr 633/1972, che demanda ad appositi decreti ministeriali l’individuazione, anche progressivamente, in relazione all’attività esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi sono eseguiti in via prioritaria.

 

Fino a oggi, prima degli esercenti attività di proiezione cinematografica, queste le categorie di contribuenti già ammesse ai rimborsi prioritari:

 

 

  • subappaltatori edili (sezione F del codice ATECO)

 

  • operatori che si occupano del recupero e della preparazione per il riciclaggio metallici (codice 38.32.1)

 

  • produttori di zinco, piombo, stagno e semilavorati (24.43.0)

 

  • produttori di alluminio e semilavorati (24.42.0)

 

  • costruttori di aeromobili, veicoli spaziali e dei relativi dispositivi (30.30.09).

 

 

Per poter ottenere i rimborsi Iva in via prioritaria, occorre che siano soddisfatte le condizioni richieste dall’articolo 2 del Dm 22 marzo 2007:

 

 

  • esercizio dell’attività da almeno tre anni

 

  • eccedenza detraibile chiesta a rimborso pari o superiore a 3mila euro per i rimborsi trimestrali ovvero a 10mila euro per quelli annuali

 

 

  • credito almeno pari al 10% dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nel periodo cui si riferisce il rimborso (trimestre o anno).

 

 

È inoltre necessario che sia rispettata la condizione dell’aliquota media (articolo 30, secondo comma, lettera a, Dpr 633/1972).

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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